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Rinnovo della patente di guida scaduta da più di 3 anni: quale procedura?

lentepubblica.it • 23 Ottobre 2020

rinnovo-patente-di-guida-scaduta-3-anniQuale procedura si deve seguire per operare il rinnovo di una patente di guida B scaduta da più di 3 anni?


Come tutti sanno, la patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.

Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.

Per la patente B (quella più diffusa), ma anche per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE il rinnovo si deve seguire ogni:

  • 10 anni fino al compimento dei 50 anni
  • 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • 2 anni dopo il compimento degli 80 anni.

Invece le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
  • ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni

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Ma cosa accade nei casi in cui la propria patente non sia stata rinnovata da più di 3 anni?

Rinnovo della patente di guida scaduta da più di 3 anni

Se la patente di guida è scaduta da più di tre anni, gli uffici della motorizzazione civile devono valutare caso per caso e decidere, eventualmente richiedendo chiarimenti all’interessato, se è necessario disporre la revisione della patente.

Il procedimento di verifica viene avviato solo se persistono dubbi sull’idoneità dell’interessato. In questo caso, il guidatore dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti e si potrebbe chiedere l’intervento di terzi a testimonianza del fatto.

Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi a visita presso la Commissione Medica Locale, generalmente entro 30 giorni.

Nel caso di verifica dell’idoneità tecnica alla guida l’interessato deve prenotare, presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, l’esame di teoria e quello di pratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione.

Queste regole sono stabilite all’interno del Prot. 673 del 11 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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